Con la sentenza 22/2016, la Corte dei Conti
ha finalmente uniformato le interpretazioni sulla posizione
degli operatori turistici, che da ora sono ufficialmente qualificati come agenti contabili e che quindi sono soggetti a due importanti ripercussioni.
La prima è di tipo burocratico, cioè diventa obbligatoria la presentazione,
entro il 31 gennaio dell'anno successivo, del conto di gestione dell'agente contabile, detto più comunemente Modello 21.
La seconda ripercussione, con conseguenze ben più rilevanti della prima, è quella dovuta alle differenti sanzioni e condanne
a cui incorrono gli agenti contabili rispetto ai sostituti d'imposta per quanto riguarda il lavoro di riscossione.
L'agente contabile infatti, nel momento in cui maneggia denaro pubblico, risulta soggetto alle leggi legate al peculato, quindi di natura penale.
Sono inoltre da evidenziare alcune delle altre problematiche legate all'operatività di questa sentenza:
1. Compilazione della colonna Riscossione Ricevuta NN del modello 21
In questa colonna del documento, i concessionari della riscossione o gli operatori che gestivano il denaro pubblico,
indicavano il numero di ricevute (o il loro range), operazione alquanto facile da fare grazie alla presenza del proprio registro
di incasso.
Per le strutture ricettive il problema della compilazaione di questo campo è invece particolarmente ostico, a causa della
natura multilaterale della certificazione dei loro corrispettivi.
Molte strutture ricettive infatti emettono ricevute, fatture e scontrini fiscali, con numerazioni differenti tra loro ed
in qualche caso con emissione di documenti non legati alla ricettività. Per fare chiarezza si pensi ad esempio alle differenze sostanziali
che nascono in un agriturismo nell'emissione di fatture, sia per ospitare i clienti, sia per vendere i prodotti che produce in azienda.
Anche se può sembrar a prima vista banale, la compilazione del Mod. 21 per questo tipo di strutture può diventare causa di rilevanti problemi,
sia in termini di tempo che di organizzazione.
2. Allegare il Mod. 21 al bilancio
Un altra problematica è legata all'obbligarietà dell'allegazione dei modelli 21 al bilancio del Comune. Questa richiesta della Corte dei Conti forse
non tiene conto della situazione di alcuni Comuni turistici o di città molto grandi che possono contenere al loro interno migliaia di
strutture ricettive (si pensi a Roma, Jesolo, Rimini ecc.). In questi casi, allegando i modelli 21
di tutte le strutture si passerebbe da un bilancio di poche pagine
ad un bilancio che ne contiene invece migliaia, con tutti i relativi problemi annessi.
3. Problema dello sbilanciamento
Nei Comuni in cui l'imposta di soggiorno si paga anche a dicembre, il riversamento va fatto in genere a gennaio. Questo comporta
che la compilazione per cassa del Mod. 21 abbia uno sbilanciamento nel quale i totali della ricossione e del riversamento non coincidono.
4. Regione Marche, modelli pregressi
Nel caso particolare della regione Marche, le strutture ricettive devono compilare non solo l'ultimo Mod. 21, cioè quello immediamente
successivo alla sentenza della Corte dei Conti, ma devono presentare anche i modelli 21 degli anni precedenti, fino
all'anno in cui è stata introdotta l'imposta di soggiorno.
Questa richiesta dal carattere retroattivo però non è facile da rispettare ed in alcuni casi può addirittura risultare infattibile.
Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che negli anni passati aveva l'incarico di agente contabile e che ha successivamente cambiato lavoro, magari
all'estero. In tal caso la compilazione dei Modelli 21 arretrati risulta essere molto complessa, se non impossibile.