L'abusivismo ricettivo, come sappiamo, porta all'evasione fiscale
e alla concorrenza sleale verso le strutture che invece sono regolarmente autorizzate all'esercizio.
Fino a qualche anno fa, prima dell'avvento dei portali di booking online (ad esempio AirBnB, HomeAway, ecc.),
il numero degli abusivi era circoscritto, pertanto il problema dell'abusivismo, seppur fosse presente, non
presentava lo stesso grado di problematiche sociali che invece esiste adesso.
A causa della diffusione di internet e della relativa facilità di pubblicità in rete, le presenze di abusivi è aumentata
considerevolmente negli ultimi anni. Ciò dovrebbe finalmente innescare la lenta macchina
di controllo delle Autorità dello Stato.
Ma come funziona il controllo? Il controllo consiste nello scrutare attentamente i molti aspetti che disciplinano l'attività ricettiva,
in modo da esaminare a 360 gradi i vari lati del fenomeno dell'abusivismo.
In genere possiamo identificare due tipologie pricipali dell'attività di controllo, i controlli di natura
tributaria ed i controlli di tipo amministriativo.
1. Controlli di natura tributaria
I controlli tributari quasi sempre sono quelli che fanno partire l'operazione di verifica. In genere, nel caso delle strutture ricettive, questi controlli sono legati al mancato pagamento di alcuni tipi di imposta, come ad esempio l'imposta di soggiorno. Anche molti altri tributi entrano in gioco, ne possiamo vedere in seguito un piccolo elenco riassuntivo insieme alle relative anomalie.
-
IMU: controllo a causa di difforme dichiarazione sull'uso dell'immobile. La dichiarazione difforme ha lo scopo di far
ricadere la propria unità immobiliare in aliquote più vantaggiose.
-
TARSU/TIA: verifica nel caso di difforme dichiarazione sull'uso dell'immobile, perché l'immobile è ad esempio dichiarato inutilizzato e sfitto.
-
IMPOSTA DI SOGGIORNO: controllo di omesso versamento dell'imposta o mancata richiesta della stessa.
Nel caso dell'imposta di soggiorno, i sentieri percorribili qualora ci fosse irregolarità di pagamento sono due.
In alcuni comuni si è seguita la strada di perseguire i gestori delle strutture per il reato previsto dall’articolo 646 del C.P.
(appropriazione indebita).
In altri comuni il gestore della struttura ricettiva viene invece ritenuto un incaricato di pubblico servizio. In questo caso l'eventuale reato è quello del peculato, previsto dall’articolo 314 del C.P.
Per ulteriori informazioni a riguardo vai all'articolo MOD. 21 Conto di gestione dell'agente contabile.
-
PUBBLICITA': omessa dichiarazione e pagamento dei canoni per le insegne.
2. Controlli di tipo amministrativo
Ai controlli di tipo tributario si aggiungono i controlli di tipo amministrativo. In questo contesto è il vigile che di fatto deve fare un sopralluogo per poter rilevare possibili irregolarità. In seguito sono riportate alcune delle anomalie.
-
ATTVITA' ABUSIVA: inesistenza delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale e ricettiva.
-
VIOLAZIONE ART. 109 TULPS: omessa comunicazione delle presenze alla pubblica sicurezza.
Va ricordato che tutti devono fare tale
comunicazione (sono esclusi solo i rifugi alpini iscritti negli elenchi regionali).
-
INAGIBILITA': insussistenza dei requisiti di agibilità e abitabilità, o mancanza dei requisiti minimi.
Ad esempio assenza del salvavita o dei requisiti igienico sanitari.
-
ABUSIVISMO EDILIZIO: presenza di strutture non autorizzate, frutto di costruzioni o ampliamenti.
Queste violazioni attivano anche tutta una serie di provvedimenti da
parte di terzi. Ad esempio, la comunicazione alla Procura della Repubblica nel caso di appropriazione indebita dell'imposta disoggiorno, oppure,
la comunicazione alla Guardia di Finanza o all'Agenzia delle Entrate nell'ipotesi in cui ci siano
reati tributari legati alla mancata dichiarazione dei redditi.
Il controllo ha maggior valenza quanto più è mirato e sopratutto quando si possono rilevare tutte le violazioni. Se ad
esempio il vigile accede alla struttura nel giorno in cui arriva un ospite, può senza ombra di dubbio contestare l'attività abusiva,
ma l'infrazione della mancata comunicazione alla Polizia Statale è percepibile solo al secondo/terzo giorno, ovvero quando sono passate
le 24 ore dalla data di arrivo dell'ospite.
E' piuttosto evidente dunque che la situazione generale del controllo sia assai complessa, il controllore deve infatti navigare all'interno
del marasma delle varie normative e investigare principalente attraverso le piattaforme di booking online. Per di più deve superare
il classico rallentamento dovuta alla macchina burocratica statale.
A causa di tutte queste problematiche, negli ultimi anni appare evidente l'attività di controllo stia perdendo la lotta contro l'abusivismo.
A testimonianza di ciò ci sono le statistiche ISTAT secondo cui il numero di abusivi è in rapida crescita (per
scoprire ulteriori statistiche vai all'articolo ISTAT statistiche a caso).
Per porre freno a questa piaga è necessario partire dal basso, dev'essere direttamente l'Ente Locale che per primo si rende conto
del problema dell'abusivismo cominciando a prendere le relative contromisure.