Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, anche denominato Decreto Rilancio, contenente al suo interno le misure atte a sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica.
A seguito del forte calo di turismo in Italia dovuto al coronavirus e al lockdown, tra gli innumerevoli soggetti colpiti si possono incontrare anche i comuni nei quali è applicata l'imposta di soggiorno. Con gli spostamenti quasi azzerati infatti anche gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno sono caduti a picco, soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Per far fronte a questa emergenza, all'interno del Decreto Rilancio, all'articolo 180 comma 1, lo stato si impegna a garantire un Fondo di 100 milioni di euro per venire incontro, almeno parzialmente, alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno dei vari comuni.
L'articolo 180 comma 1 recita:
Art.180
Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia
1. Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
E' evidente che 100 milioni di euro non siano sufficienti a coprire interamente il mancato gettito rispetto all'anno scorso per tutti i comuni d'Italia, è altresì chiaro che possano fungere da enorme aiuto nel conto del bilancio comunale.
Per questo motivo ciò che è assolutamente fondamentale è che, a seguito dell'emergenza coronvirus, il comune NON abolisca l'imposta di soggiorno. Se così facesse il rischio sarebbe quello di dimostrare di non aver bisogno degli introiti derivanti da quest'imposta, e in tal caso il pericolo sarebbe quello di perdere sia il contributo della tassa di soggiorno, sia la quota di Fondo prevista dal Decreto Rilancio. Oltre al danno anche la beffa.
Va comunque ricordato che i particolari e la definizione esatta delle modalità in cui verrà elargito il Fondo saranno stabiliti con il decreto attuativo previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Altre particolarità dell'articolo 180 del Decreto Rilancio
Nei successivi commi dell'articolo 180 ci sono altri importanti temi riguardanti l'imposta di soggiorno. Anche questi saranno approfonditi tramite i decreti attuativi successivi. Possiamo comunque già notare alcune particolarità:
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All'interno del comma 3 si parla del gestore della struttura ricettiva e lo si definisce come "soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi".
A lato pratico questa definizione porta alla considerazione in cui il gestore non verrebbe più inquadrato con la figura di agente contabile, ma come responasabile d'imposta, con tutte le conseguenze del caso (ad esempio non sarebbe più obbligatoria la consegna del modello 21 ma il gestore della struttura ricettiva sarebbe responsabile nel caso di rifiuto di pagamento dei suoi clienti). Per maggiori informazioni su questo argomento clicca qui. - Il Decreto Rilancio entra in vigore da Maggio 2020, si presenta quindi la situazione in cui i gestori delle strutture sono classificati come agenti contabili durante la prima parte dell'anno, e come responsabili d'imposta per la seconda parte. La conseguenza è che per l'anno 2020 (a meno di futuri chiarimenti e non essendoci una norma per il periodo transitorio) i gestori delle strutture ricettive dovranno consegnare sia il modello 21 entro il 30 gennaio 2021, sia la dichiarazione totale riepilogativa entro il 30 giugno 2021. L'onere di consegna in questione sarebbe totalmente formale e burocratico in quanto quasi sicuramente i due documenti di fatto conterranno gli stessi dati.
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All'interno del comma 3 si trattano le sanzioni amministrative, in cui è riportato:
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per 213 l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
L'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è quello che indica la sanzione amminisitrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
Questo significa che la mancata dichiarazione dell'imposta di soggiorno verrebbe punita maggiormente rispetto al mancato pagamento. - Questa variazione di classificazione del gestore a responsabile d'imposta mette in gioco altri istituti che sono il ravvedimento operoso e l'accertamento, nonché i termini di attivazione di modifica delle tariffe.
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Il comma 4 invece tratta l'argomento della dichiarazione dell'imposta di soggiorno. In particolare si legge:
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo...
Anche se a prima vista questa potrebbe sembrare una semplificazione, a lato pratico le criticità di questa soluzione sono piuttosto evidenti. Prima di tutto è stata stabilita una data limite per la dichiarazione ma nussuna per il versamento. In secondo luogo una data limite così avanti nel tempo potrebbe causare delle notevoli difficoltà nella gestione dell'imposta e nella preparazione del bilancio comunale. In ogni caso il decreto non dovrebbe sostituire le dichiarazioni parziali (mensili, trimestrali, ecc.) stabilite dai vari regolamenti comunali. Inoltre per i gestori dei comuni che utilizzano sistemi software di gestione dell'imposta di soggiorno sarà più facile produrre la dichiarazione annuale: sarà infatti il software gestionale a produrre la dichiarazione annuale utilizzando e agglomerando i dati delle dichiarazioni parziali fatte al comune.
Per la certezza assoluta bisognerà comunque aspettare i decreti attuativi (dovrebbero essere emanati entro 6 mesi dal 19 maggio 2020) che confermino o meno queste disposizioni.